06 Marzo 2017

LEGGE n 41 Omicidio Stradale e Lesioni Personali Stradali

LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni

personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28

agosto 2000, n. 274. (16G00048)

(GU n.70 del 24-3-2016)

 

Vigente al: 25-3-2016

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                             Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 589-bis. (Omicidio stradale). - Chiunque cagioni per colpa la

morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina

della circolazione stradale e' punito con la reclusione da due a

sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di

ebbrezza alcolica o   di   alterazione   psico-fisica   conseguente

all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai   sensi

rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la

morte di una persona, e' punito con la reclusione da otto a dodici

anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di

cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza

alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del

medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la

morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla

guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi

dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e'

punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresi':

   1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un

centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella

consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade

extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a

quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

   2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando

un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando

contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

   3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra

di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza

di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro

mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea

continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il

fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con

patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a

motore sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo sia

sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia

esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la

pena e' diminuita fino alla meta'.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente

cagioni la morte di piu' persone, ovvero la morte di una o piu'

persone e lesioni a una o piu' persone, si applica la pena che

dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse

aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni

diciotto.

Art. 589-ter. (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale). -

Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si da' alla

fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non

puo' essere inferiore a cinque anni».

2. L'articolo 590-bis del codice penale e' sostituito dai seguenti:

«Art. 590-bis. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). -

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con

violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale

e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni

gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di

ebbrezza alcolica o   di   alterazione   psico-fisica   conseguente

all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai   sensi

rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a

taluno una lesione personale, e' punito con la reclusione da tre a

cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le

lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi' al

conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma

1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo

186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del

1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali   gravi   o

gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla

guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi

dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e'

punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le

lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi':

   1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un

centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella

consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade

extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a

quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni

personali gravi o gravissime;

   2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando

un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando

contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o

gravissime;

   3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra

di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza

di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro

mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea

continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o

gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il

fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con

patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a

motore sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo sia

sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia

esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la

pena e' diminuita fino alla meta'.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente

cagioni lesioni a piu' persone, si applica la pena che dovrebbe

infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata

fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni sette.

Art. 590-ter. (Fuga del conducente in caso di lesioni personali

stradali). - Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente

si da' alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e

comunque non puo' essere inferiore a tre anni.

Art. 590-quater. (Computo delle circostanze). - Quando ricorrono le

circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo,

quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo,

quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze

attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non

possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e

le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai

sensi delle predette circostanze aggravanti.

Art. 590-quinquies. (Definizione di strade urbane e extraurbane). -

Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade

extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2

dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per

strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e

F-bis del medesimo comma 2».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo,

terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «, 589, secondo

e terzo comma, e 589-bis»;

   b) all'articolo 582, primo comma, le parole: «da tre mesi» sono

sostituite dalle seguenti: «da sei mesi»;

   c) all'articolo 589, secondo comma, le parole: «sulla disciplina

della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;

   d) all'articolo 589, il terzo comma e' abrogato;

   e) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, le parole:

«sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono

soppresse;

   f) all'articolo 590, terzo comma, il secondo   periodo   e'

soppresso.

4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti

modificazioni:

   a) all'articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: «superiore nel

massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di

cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale»;

   b) all'articolo 359-bis, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

   «3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del

codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli

accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione

correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi e'

fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o

irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2

e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di

urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati

per iscritto. Gli ufficiali di polizia   giudiziaria   procedono

all'accompagnamento dell'interessato presso il piu' vicino presidio

ospedaliero al fine di sottoporlo al   necessario   prelievo   o

accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se

la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da

compiersi   e'   data   tempestivamente   notizia   al   difensore

dell'interessato, che ha facolta' di assistervi, senza che cio' possa

comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano

le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le

quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede   la

convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al

giudice per le indagini preliminari, che provvede al piu' presto e

comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato

avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono

sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e

5 dell'articolo 224-bis».

5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti

modificazioni:

   a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-ter) e' aggiunta

la seguente:

   «m-quater) delitto di omicidio   colposo   stradale   previsto

dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale»;

   b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quater) e'

aggiunta la seguente:

   «m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi   o

gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e

quinto comma, del codice penale»;

   c) all'articolo 406, comma 2-ter, le parole: «589, secondo comma,

590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo

comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis»;

   d) all'articolo 416, comma 2-bis, le parole: «per il reato di cui

all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite

dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma,

e 589-bis del codice penale»;

   e) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole: «per il reato di cui

all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite

dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma,

e 589-bis del codice penale»;

   f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera e) e' inserita la

seguente:

   «e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma

dell'articolo 590-bis del codice penale»;

   g) all'articolo 552:

     1) al comma 1-bis, dopo le parole: «per taluni dei reati

previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono

inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-bis

del medesimo codice»;

     2) al comma 1-ter, dopo le parole: «per taluni dei reati

previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono

inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-bis

del medesimo codice».

6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le

seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 189, il comma 8 e' sostituito dal seguente:

   «8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a

coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente

a disposizione degli organi   di   polizia   giudiziaria,   quando

dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non e'

soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato»;

   b) all'articolo 222:

     1) al comma 2, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti:

«Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle

parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i

reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale

consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto

periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la

sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che

ha pronunciato la   sentenza   divenuta   irrevocabile   ai   sensi

dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di

quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente

per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di

revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio

nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si

applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro

cui e' stata pronunciata la sentenza»;

     2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di

cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati

di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del

codice penale, l'interessato non puo' conseguire una nuova patente

prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di

cui all'articolo 589-bis, quinto   comma,   del   codice   penale,

l'interessato non puo' conseguire una nuova patente prima che siano

decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine e' elevato a venti anni

nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per

i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis,

ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice.

Il termine e' ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in

cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di   cui

all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla

fuga.

     3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di

cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati

di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice

penale, l'interessato non puo' conseguire una nuova patente di guida

prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine e'

raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza

condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e

c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del

presente codice. Il termine e' ulteriormente aumentato sino a dodici

anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli

obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.

     3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno

Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta

un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale

valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma

2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale e' annotata

nell'anagrafe nazionale degli   abilitati   alla   guida di   cui

all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento

informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16

dicembre 1992, n. 495»;

   c) all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e

3-ter dell'articolo 222»;

   d) all'articolo 223, comma 2:

     1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono

inserite le seguenti: «, nonche' nei casi previsti dagli articoli

589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice

penale»;

     2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di

cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e

590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone,

ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilita', la

sospensione provvisoria della validita' della patente di guida fino

ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non

definitiva, la sospensione provvisoria della validita' della patente

di guida puo' essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni»;

   e) all'articolo 223, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

   «2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo,

sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata

da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione,

ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi   emette   un

provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale

valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo.

L'inibizione alla guida sul territorio nazionale   e'   annotata

nell'anagrafe nazionale degli   abilitati   alla   guida   di   cui

all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento

informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16

dicembre 1992, n. 495».

7. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28

agosto 2000, n. 274, le parole: «nonche' ad esclusione delle

fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di

fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi

dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto

sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o   psicotrope,»   sono

soppresse.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

   Data a Roma, addi' 23 marzo 2016

                             MATTARELLA

                                Renzi, Presidente del Consiglio dei

                               ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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