Statuto MAGAP

STATUTO “MILANO ASSICURAZIONI GRUPPO AGENTI PROFESSIONISTI” (“M.A.G.A.P.”)

TITOLO I (Costituzione – Sede – Principi fondamentali – Scopi)

Art. 1 (COSTITUZIONE E SEDE)

E’ costituito con sede in Milano alla Via Edolo 26 il Gruppo Agenti della Compagnia Milano Assicurazioni S.p.A., denominato Milano Assicurazioni Gruppo Agenti Professionisti, in seguito più brevemente ”M.A.G.A.P.” Il “M.AG.A.P.” è costituito dalle persone fisiche che siano Agenti che ripetono il mandato della Compagnia Milano Assicurazioni S.p.A. o altra Compagnia alla stessa eventualmente subentrata nel mandato ovvero persone fisiche delegate allo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, da Società che ripetono il mandato della Compagnia Milano Assicurazioni S.p.A. o altra Compagnia alla stessa eventualmente subentrata nel mandato.

 

Art. 2 (NATURA DELL 'ASSOCIAZIONE)

Il “M.A.G.A.P.”, è una libera e democratica Associazione che non ha connotazioni politiche o religiose e che non persegue fini di lucro.

 

Art. 3 (TUTELA DEGLI ORGANI STATUTARI)

Il “ M.A.G.A.P.” garantisce la piena tutela a tutti i componenti gli Organi dell’Associazione che dovessero essere colpiti da qualsiasi provvedimento messo in atto dalla Mandante, che, a giudizio del Consiglio Direttivo, sia ritenuto vessatorio. Il Consiglio Direttivo potrà, in tali casi, deliberare l’estensione della tutela anche alle spese legali nei limiti delle possibilità economiche del Gruppo. Sempre in caso di provvedimenti ritenuti vessatori, in deroga a quanto possa essere previsto dalle norme del presente Statuto, i componenti gli Organi Statutari non perderanno la qualifica di soci ordinari e non decadranno dalle cariche statutarie ricoperte al momento del provvedimento stesso. Essi continueranno a godere di tutti i diritti associativi e, ad eccezione del pagamento della quota associativa, saranno sottoposti a tutti i doveri previsti dal presente Statuto. IL “M.A.G.A.P.” garantisce altresì la piena tutela anche legale al Presidente e Vice Presidente dell’Associazione.

 

Art. 4 (SCOPI)

Il “M.A.G.A.P.”, perseguendo gli scopi dei Sindacati Nazionali di categoria e quale interlocutore istituzionale della Milano Assicurazioni S.p.A. ha, nell’ambito aziendale, lo scopo di:

  1. Tutelare gli interessi professionali e morali degli iscritti, sia collettivi che individuali, anche nei confronti della Mandante;
  2. Stipulare accordi aziendali a livello generale e/o particolare, non contrastanti con i più generali accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali nazionali, vigilando anche sulla osservanza dei contratti e/o accordi collettivi in essere;
  3. Assistere gli iscritti ed eventualmente i loro eredi nelle vertenze con l'Impresa, nelle forme e nei modi che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuno, concordando con gli stessi forme e modi, anche qualora queste sorgessero dopo la cessazione del mandato.
  4. Dirimere le controversie fra gli iscritti e fra questi e gli Organi Statutari.
  5. Intervenire presso l'Impresa al fine di migliorare i servizi organizzativi, tecnici ed amministrativi per agevolare il lavoro produttivo e gestionale delle Agenzie, ponendo a disposizione della stessa Impresa le esperienze tecniche, amministrative e gestionali dei propri associati;
  6. Attuare e favorire forme di concreta solidarietà a favore degli iscritti;
  7. Intraprendere iniziative atte a cementare lo spirito associativo degli iscritti;
  8. Contribuire al miglioramento della conoscenza, formazione e qualificazione professionale degli iscritti;
  9. Aderire ad una o più Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria.
  10. Mantenere il collegamento, nell'interesse degli iscritti, con le organizzazioni sindacali di categoria nazionali ed internazionali, affiancando, ove necessario, i suoi rappresentanti per la realizzazione concreta delle strategie;
  11. Realizzare le direttive e conseguire gli obiettivi delle Organizzazioni Sindacali di categoria, fornendo loro ogni notizia che possa essere di interesse comune;
  12. Compiere operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, ivi compresa l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altri Enti o Società che si propongano di promuovere iniziative compatibili con detti scopi, nonché di svolgere attività e servizi nel settore assicurativo.

TITOLO II (Patrimonio - Esercizio finanziario – Bilanci)

Art. 5 (Patrimonio)

Il Patrimonio del Il “M.A.G.A.P.” è costituito:

  1. dai contributi che ogni associato è tenuto annualmente a versare sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo;
  2. da beni mobili, immobili e da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone,di Associazioni ed Enti Pubblici e privati.
  3. dai risultati derivanti dalla gestione; d) da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

In caso di scioglimento del “M.A.G.A.P.” il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione/i con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. (B)

 

Art. 6 (Esercizio Finanziario)

L'esercizio finanziario del Il “M.A.G.A.P.” si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

 

Art. 7 (Bilanci)

 

Alla fine di ogni esercizio finanziario, la Giunta Esecutiva Nazionale predispone, assieme ad una sua relazione ed al rapporto del Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei soci anche mediante Referendum Postale previsto dall’articolo 14 del Regolamento . Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, neanche in via indiretta, durante la vita del “M.A.G.A.P.”, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO III (Gli associati)

Art. 8 (ISCRIZIONE)

Possono far parte del “M.A.G.A.P.” tutte le persone fisiche, come meglio definite all’art. 1 del presente Statuto, che a seguito di loro espressa richiesta, indirizzata al Presidente del Gruppo, abbiano ottenuto il parere favorevole della Giunta Esecutiva Nazionale. Nel caso la richiesta non fosse accolta, la Giunta Esecutiva Nazionale non è tenuta ad esplicitare all’interessato i motivi del diniego. La decisione della Giunta è inappellabile. I delegati assicurativi di Società Agenti possono essere iscritti se la richiesta è presentata da tutti i delegati all’attività di intermediazione assicurativa indicati nel mandato conferito dall’impresa Mandante. Ogni delegato ha diritto di voto ed è tenuto al versamento della quota associativa. Anche nel caso in cui il mandato sia affidato a più persone fisiche (Co-Agenti), la richiesta di iscrizione deve essere presentata da tutti gli agenti mandatari; l’iscrizione dà diritto di voto autonomo e comporta il versamento della quota associativa per ciascun Co-Agente iscritto.

Art. 9 (RECESSO)

Il Socio può sempre recedere dal “M.A.G.A.P.”. La dichiarazione di recesso non esonera l’associato dal pagamento di eventuali quote arretrate e delle quote relative all’anno solare in corso. Il recesso di uno o più delegati della stessa società Agente non esime gli altri delegati dal pagamento delle quote associative dei dimissionari, che verranno ripartite sui delegati iscritti. Il recesso di un Co-Agente non esime gli altri Co-Agenti dal pagamento delle quote associative del/dei dimissionario/i che verranno ripartite sui Co-Agenti iscritti al Gruppo.

 

Art. 10 (DISTINZIONE SOCI)

Gli associati si distinguono in:

  1. Soci ordinari;
  2. Soci senior;
  3. Soci onorari;

 

10 a)

Sono soci ordinari del “M.A.G.A.P.” tutti gli Agenti di assicurazione che, in qualsiasi forma, ripetano il mandato della MILANO Assicurazioni, nel territorio nazionale e nei paesi ove la stessa è autorizzata ad operare che abbiano fatto esplicita richiesta di associazione al Presidente e la cui domanda sia stata successivamente ratificata dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

 

10 b)

Sono soci senior del “M.A.G.A.P.” tutti i soci ordinari in quiescenza che, volendo continuare a sostenere gli scopi del Gruppo, ne facciano espressa richiesta al Presidente del “G.A..”. I soci Senior pagheranno una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e avranno diritto, qualora ne facciano richiesta e pagando il relativo premio, di aderire, singolarmente o unitamente ai loro familiari, alle polizze assicurative stipulate dal “M.A.G.A.P.”, alle stesse condizioni contrattuali riservate ai soci ordinari, nonché ad ogni altra eventuale forma di convenzione che il “M.A.G.A.P.” dovesse stipulare a favore dei propri soci ordinari. I soci Senior potranno inoltre partecipare a tutte le attività del Gruppo, comprese eventuali Commissioni, nonché alle Assemblee Generali senza diritto di voto e senza poter assumere cariche elettive.

 

10 c)

Sono soci Onorari del “M.A.G.A.P.” i soci in quiescenza che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti della categoria e/o del Gruppo. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo su motivata proposta della maggioranza dei componenti dello stesso Organo o sottoscritta da almeno 50 soci ordinari e/o da una Assemblea Regionale. I soci Onorari sono esentati da ogni forma di pagamento di quote annuali e avranno diritto, qualora ne facciano espressa richiesta e pagando il relativo premio, a poter aderire, singolarmente o unitamente ai loro familiari, alle polizze assicurative stipulate dal “M.A.G.A.P.”, alle stesse condizioni contrattuali che il “M.A.G.A.P.” riserva ai propri iscritti, nonché ad ogni altra eventuale forma di convenzione che il “M.A.G.A.P.” dovesse stipulare a favore dei propri associati. I soci onorari potranno inoltre partecipare a tutte le attività del Gruppo, comprese eventuali Commissioni, nonché alle Assemblee Generali senza diritto di voto e senza poter assumere cariche elettive.

 

Art. 11 (DIRITTI DEI SOCI)

Il socio ha diritto:

  1. ad esprimere il proprio voto singolo e/o delegato in tutte le Assemblee Generali e Regionali ed in ogni altra circostanza nella quale, a norma di Statuto, sia richiesta l’espressione di voto;
  2. di sottoporre agli Organi del “M.A.G.A.P.” proprie problematiche, purché rientranti nell'ambito degli scopi istituzionali dell'associazione. Gli Organi Statutari del “M.A.G.A.P.”, entro un termine adeguato alla complessità della materia proposta, dovranno dare motivata risposta;
  3. a tutte le forme di solidarietà, secondo le norme previste dall’apposito Regolamento.
  4. all'assistenza nelle vertenze con l'Impresa, secondo quanto previsto dall'Art. 4 punto c) del presente Statuto.

 

Art. 12 (DOVERI DEI SOCI)

L'appartenenza al “M.A.G.A.P.” comporta:

  1. L'accettazione e l'osservanza delle norme del presente Statuto;
  2. II dovere morale di iscriversi ad una delle organizzazioni sindacali che rappresentano gli Agenti di Assicurazioni sul territorio nazionale.
  3. L'impegno al versamento dei contributi associativi e di solidarietà fissati dal Consiglio Direttivo, nei termini e nei modi che dallo stesso saranno comunicati;
  4. L'accettazione e l'osservanza degli accordi collettivi stipulati dal “M.A.G.A.P.;
  5. L'accettazione e l'osservanza delle deliberazioni degli Organi Statutari;
  6. La partecipazione a tutte le attività ed azioni sindacali deliberate dal “M.A.G.A.P.”;
  7. La partecipazione alle Assemblee convocate dai vari Organi Statutari;
  8. L'impegno di portare a conoscenza degli Organi Statutari ogni fatto o notizia che possa risultare di interesse generale per gli associati. 

 

Art. 13 (INOSSERVANZA DEI DOVERI ASSOCIATIVI)

Gli associati che contravvengano ai doveri stabiliti dal presente Statuto potranno essere sottoposti a provvedimenti sanzionatori assunti dal Collegio dei Probiviri secondo le norme previste dal presente Statuto.

 

Art. 14 (CONTRIBUTI ASSOCIATIVI)

Ogni iscritto al “M.A.G.A.P.” è tenuto al versamento della quota di iscrizione e delle quote ordinarie, straordinarie e dei contributi relativi agli interventi di solidarietà, stabiliti periodicamente dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta, la quale provvederà a comunicare, altresì, i termini e le modalità di pagamento. I contributi versati dagli associati non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi.

 

Art. 15 (MOROSITA’)

Il socio che non versi le quote sociali ordinarie e/o straordinarie e di solidarietà determinate dal Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dalle scadenze stabilite, è considerato moroso. La Giunta Esecutiva Nazionale inviterà il socio, previa lettera raccomandata A.R., a sanare la morosità, maggiorata di una penale che verrà determinata dal Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa; decorso inutilmente detto ulteriore termine il socio verrà considerato decaduto.

 

Art. 16 (PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO ORDINARIO)

La qualifica di socio ordinario si perde: a) Per cessazione volontaria del mandato o il venir meno della delega allo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa di cui all’Art. 1 del presente Statuto. b) Per dimissioni volontarie dal “M.A.G.A.P.” che devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Segreteria del Gruppo entro il 31 dicembre di ogni anno ed avranno effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo. c) Per morte dell’Associato; d) Per le cause previste dall'art. 15 (morosità) e) Per espulsione dal “M.A.G.A.P.” a seguito di provvedimento non appellato al Collegio dei Probiviri o confermato per effetto di sentenza dell’Arbitro Rituale d’Equità. Qualora il socio si avvalesse della Clausola Compromissoria – Arbitrato Rituale d’Equità -, fermo restando l’obbligo alla continuazione del pagamento delle quote associative, continuerà a godere della qualifica di socio sino alla data della sentenza definitiva. f) Per revoca del mandato per giusta causa, operata dalla Mandante. Qualora il socio appellasse tale provvedimento, continuerà a godere di tutti i diritti e sarà sottoposto a tutti i doveri previsti dal presente Statuto sino alla data in cui la revoca sia stata confermata con sentenza passata in giudicato. Qualunque tipo di revoca operata dalla mandante non comporta l’automatica perdita della qualifica di socio. L’associato, sino a sua diversa volontà da manifestare ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, continuerà a godere di tutti i diritti e sarà sottoposto a tutti i doveri statutari, anche nel caso di assunzione di diversi mandati. In questo caso, fermo restando l’obbligo alla continuazione del pagamento delle quote associative, il socio è tenuto a darne comunicazione alla Giunta esecutiva Nazionale, precisando eventuali incarichi ricoperti negli organi istituzionali di altri Gruppi Agenti, restando sospeso da qualunque incarico eventualmente ricoperto nell’ambito del “G.A..”. La perdita della qualifica di socio, che non esonera l’associato dal pagamento di eventuali quote arretrate, comporta la contestuale decadenza da eventuali cariche sociali. Gli associati, che abbiano comunque cessato di appartenere al “G.A.” non potranno richiedere in restituzione i I RAPPRESENTANTI REGIONALI Art. 50 (RAPPRESENTANTI REGIONALI) Ogni Regione che abbia un minimo di 10 iscritti ha diritto ad esprimere il proprio rappresentante Regionale ed un suo vice. Qualora in una Regione non si raggiungano i minimi sopra citati, il Consiglio Direttivo, sulla base della volontà espressa dai soci di quella Regione, deciderà l’eventuale deroga al quorum minimo di iscritti oppure l’eventuale accorpamento della stessa con la Regione limitrofa indicata. Il Rappresentante Regionale della Regione accorpante rappresenterà le due Regioni. Ogni Regione che abbia un numero di iscritti superiore a 30 avrà diritto di esprimere due (2) Rappresentanti Regionali. Le Regioni con più di 60 iscritti avranno diritto ad esprimere tre (3) Rappresentanti Regionali. Tale numero rappresenta anche il limite massimo di Rappresentanti Regionali per singola Regione. Ogni Regione o gruppo di Regioni, elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice, i propri Rappresentanti Regionali ed i loro vice. contributi versati, né potranno vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

TITOLO IV (Organi Statutari)

Art. 17 (ORGANI)

Sono Organi Statutari del “M.A.G.A.P.” :

  1. L'Assemblea Generale;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. La Giunta Esecutiva Nazionale;
  4. Il Presidente;
  5. Il Vicepresidente;
  6. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  7. Il Collegio dei Probiviri;

 

L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 18 (ASSEMBLEA GENERALE)

L'Assemblea Generale è il supremo Organo del “M.A.G.A.P.”. E’ composta da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative e stabilisce l'indirizzo politico programmatico del Gruppo. L’Assemblea Generale può essere Ordinaria e Straordinaria. L’Assemblea Ordinaria:

  1. Esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo annuale predisposto della Giunta Esecutiva Nazionale e ne delibera le eventuali approvazioni;
  2. Esamina e dibatte la relazione morale e finanziaria predisposta dalla Giunta Esecutiva;
  3. Delibera ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
  4. Elegge, ogni biennio, fra i soci ordinari aventi diritto al voto:
    1. sette componenti della giunta esecutiva nazionale, con le modalità previste dai successivi articoli del presente Statuto e dal Regolamento.
    2. quattro componenti il Collegio dei Probi Viri, di cui tre effettivi ed uno supplente;
    3. quattro componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, di cui tre effettivi ed uno supplente;

L’assemblea Straordinaria:

  1. Delibera le modifiche statutarie in conformità ai principi fondamentali del presente Statuto ed alle norme di legge;
  2. Delibera le modifiche del Regolamento di attuazione dello Statuto;
  3. Delibera lo scioglimento dell'Associazione. h. Delibera ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

 

Art. 19 (CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE)

L'Assemblea Generale, deve essere convocata dal Presidente ovvero, in caso di suo impedimento permanente, morte o dimissioni, dal vice Presidente o, in mancanza, dal componente di Giunta più anziano di età:

  1. in via ordinaria:
    1. ogni anno, per l’esame del bilancio preventivo e consuntivo e relative eventuali approvazioni, salvo quanto previsto dal successivo art. 23;
    2. ogni biennio per l’elezione di tutti gli Organi Statutari;
  2. in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, o almeno un terzo degli iscritti, ne facciano motivata richiesta scritta al Presidente che dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla stessa. L’Assemblea Generale dei soci, sia in via ordinaria che in via straordinaria può essere svolta anche in Audio/Videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con le modalità previste dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

 

Art. 20 (MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE)

La convocazione dell'Assemblea Generale deve essere fatta almeno venti giorni prima del giorno fissato per la riunione, mediante avviso spedito agli Associati con Raccomandata A.R. ovvero con qualunque altro mezzo idoneo a certificare l’avvenuta ricezione e ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare; l’avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si tiene la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Art. 21 (VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

  • in prima convocazione, allorquando siano presenti, o rappresentati per delega, il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto;
  • in seconda convocazione, che può essere fissata a distanza di non meno di un'ora dalla prima ed indicata sullo stesso avviso di convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

  • in prima convocazione, allorquando siano presenti, o rappresentati per delega, i due terzi degli iscritti aventi diritto al voto;
  • in seconda convocazione, che può essere fissata a distanza di non meno di un'ora dalla prima ed indicata sullo stesso avviso di convocazione, quando siano presenti, o rappresentati per delega, il cinquanta per cento più uno degli iscritti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se assunte con parere favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, fatta eccezione per il caso di scioglimento del “G.A.M.”, disciplinato da specifico articolo nel presente Statuto, sono valide quando raccolgono il parere favorevole di maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega. L'Assemblea straordinaria non interrompe il decorso del precedente mandato agli Organi Statutari, a patto che non si tratti di Assemblea elettiva, nel qual caso il mandato conferito ai nuovi Organi Statutari decorre dalla data dell'Assemblea Straordinaria.

 

Art. 22 (LIMITI DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA GENERALE)

L'Assemblea Generale non può deliberare su argomenti non indicati nell'ordine del giorno.

 

Art. 23 REFERENDUM POSTALE (Consenso espresso per iscritto)

Fatta eccezione per l’elezione degli Organi Statutari e dello scioglimento del “M.A.G.A.P.”, per i quali è obbligatorio seguire il metodo assembleare, il Consiglio Direttivo, nei casi in cui lo ritenga necessario, può interpellare e sottoporre ai soci questioni di particolare rilevanza e urgenza o eventuali modifiche statutarie, mediante metodo del consenso espresso per iscritto. Le decisioni assunte con tale procedura, definita Referendum Postale o consenso espresso per iscritto, disciplinata dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto, hanno la stessa efficacia di quelle assunte da un’Assemblea Ordinaria o Straordinaria.

 

Art. 24 (MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DI VOTO)

Le modalità di partecipazione, di voto e di svolgimento delle Assemblee Generali sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

 

Art. 25 (DELEGHE)

Ogni partecipante ha diritto ad un voto. Il voto può essere delegato purché avvenga per iscritto con delega semplice. Ciascun partecipante non può far valere più di due deleghe.

 

Art. 26 (RAPPRESENTANZA DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea Generale elegge il proprio Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, la Commissione di scrutinio e la Commissione per la mozione finale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 27 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo politico del “M.A.G.A.P.”. Attua gli indirizzi e le direttive politiche espresse dall’Assemblea Generale dei soci. E’ composto dai sette membri della Giunta Esecutiva Nazionale eletti dall’Assemblea Generale e dai rappresentanti regionali. E’ presieduto dal Presidente del “M.A.G.A.P.” ed in sua assenza dal Vice Presidente. Dura in carica due anni.

 

Art. 28 (OBBLIGHI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

All’atto del suo insediamento, il Consiglio Direttivo elegge, tra i membri eletti dall’Assemblea dei soci e con le norme previste dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto, il Presidente ed il Vice Presidente del “M.A.G.A.P.”.

II Consiglio Direttivo deve:

  1. Riunirsi almeno tre volte l'anno;
  2. Riunirsi ogni qualvolta il suo Presidente, per propria iniziativa, ovvero un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta, nella quale devono essere indicati gli argomenti da trattare; in tal caso il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato entro 15 giorni dalla richiesta stessa.
  3. Sviluppare, tramite la Giunta Esecutiva Nazionale, le scelte di politica generale deliberate dall’Assemblea Generale e vigilare sulla corretta attuazione delle delibere consiliari;
  4. Deliberare, a maggioranza dei suoi componenti:
    1. l’eventuale richiesta di convocazione dell’Assemblea Straordinaria;
    2. l’eventuale convocazione di una Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria tramite audio/video conferenza;
    3. se sottoporre a referendum postale fra gli associati, questioni di particolare rilevanza o eventuali modifiche statutarie;
    4. in merito alle operazioni previste dall'Art. 4 lettera l);
    5. il Regolamento per gli Interventi di Solidarietà e le relative variazioni;
    6. il conferimento del titolo di “Socio Onorario” sulla base di quanto previsto dall’Art. 10 c) dello Statuto.
    7. la tutela legale dei componenti gli organi statuari del Gruppo colpiti da provvedimenti della mandante giudicati vessatori e l’eventuale limite di spesa
  5. Deliberare, a maggioranza dei presenti:
    1. La ratifica della nomina dei soci, proposti dal Presidente, a rivestire la carica di Segretario e Tesoriere del “M.A.G.A.P.”;
    2. La ratifica del bilancio preventivo e consuntivo annuale predisposto dalla Giunta Esecutiva Nazionale da sottoporre all’Assemblea Generale dei soci;
    3. l'importo delle quote annuali di iscrizione al Gruppo degli Associati ordinari e degli associati Senior;
    4. l'entità dei rimborsi spese per i componenti di tutti gli Organi Statutari e delle altre cariche sociali del Gruppo ed eventuali compensi agli stessi, su proposta motivata della Giunta
    5. la ratifica dei provvedimenti adottati dalla Giunta Esecutiva Nazionale, nei casi di estrema urgenza;
    6. l’accorpamento di Regioni limitrofe, sulla base di esplicita richiesta degli associati della Regione da accorpare.
    7. la data ed il luogo dell'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria dei soci;
    8. il trasferimento di soci, tra Regione di appartenenza geografica a Regione limitrofa, su richiesta del socio;
    9. le proposte di modifica delle norme statutarie;
    10. eventuali trasferimenti degli uffici operativi di segreteria;
    11. il contributo annuale ad ogni singola Regione per il funzionamento delle Assemblee Regionali.
    12. l’assistenza agli iscritti ed eventualmente i loro eredi nelle vertenze con l'Impresa, concordando con gli stessi forme e modi, anche qualora queste sorgessero dopo la cessazione del mandato.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale che, all’apertura dei lavori della successiva riunione, deve essere approvato a maggioranza.

 

Art. 29 (FACOLTÀ'DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

II Consiglio Direttivo può:

  1. esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea Generale, con riserva di ratifica da parte di quest'ultima, da effettuarsi entro 120 giorni dalla data di assunzione della delibera. Gli atti compiuti a tale titolo decadranno a tutti gli effetti il centoventesimo giorno successivo alla data della delibera se non sia intervenuta la ratifica dell'Assemblea Generale.
  2. revocare la fiducia al Presidente e/o al Vicepresidente mediante mozione motivata e votata, a maggioranza semplice, per appello nominale, per ciascuna delle persone indicate nella mozione. La mozione di sfiducia deve essere firmata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo e non può essere posta in discussione prima che siano trascorsi quindici giorni dalla sua presentazione. Se il Consiglio Direttivo, in tale seduta, dovesse approvare la mozione di sfiducia presentata ad uno o più componenti, dovrà provvedere nella stessa seduta, mediante nuova votazione, alla sostituzione dei membri sfiduciati. I membri sfiduciati decadono dalla carica ma rimangono componenti della Giunta Esecutiva Nazionale.
  3. Nominare, in caso di estrema e comprovata necessità e/o quando ragioni di opportunità sindacale lo richiedano, un Commissario Straordinario per la gestione ordinaria e straordinaria del Gruppo. Tale decisione dovrà essere approvata dai tre quarti dei presenti. Il Consiglio Direttivo dovrà contestualmente specificare e conferire i poteri, fissando anche la data dell’Assemblea Straordinaria che non potrà essere celebrata oltre sei mesi dal conferimento della nomina.
  4. Autorizzare il Presidente ad avvalersi di consulenze legali, amministrative o economiche/finanziarie per questioni di particolare rilevanza associativa.

 

Art. 30 (CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO)

II Consiglio Direttivo è convocato, per la prima volta, entro ventiquattro ore dalla chiusura dell'Assemblea Generale che lo ha eletto, dal Presidente di detta Assemblea. Successivamente è di norma convocato dal Presidente del “M.A.G.A.P.”, di propria iniziativa, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione viene fatta mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima della riunione con raccomandata A.R. ovvero con qualunque altro mezzo idoneo a certificare l’avvenuta ricezione e ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a non meno di cinque giorni. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

 

Art. 31 (VALIDITÀ RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO)

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide: - in prima convocazione, quando siano presenti i tre quarti dei componenti. Qualora la cifra ottenuta fosse decimale deve essere arrotondata per eccesso all’unità intera) - in seconda convocazione, che può essere fissata a distanza di non meno di un’ora dalla prima e sullo stesso avviso di convocazione, quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Qualora la cifra ottenuta fosse decimale deve essere arrotondata per eccesso all’unità intera) Fatta eccezione per il Rappresentante Regionale che può essere sostituito dal suo vice, i membri del Consiglio Direttivo non possono rilasciare delega per la riunione.

 

Art. 32 (DECADENZA DEL CONSIGLIO)

Fatta eccezione per i Delegati Regionali, la cui decadenza e sostituzione è disciplinata dal successivo art. 39, in caso di impedimento permanente, morte, dimissioni, e/o espulsione di uno o più membri vengono cooptati dal Presidente, in loro sostituzione, i primi non eletti in occasione dell’ultima Assemblea Generale. Qualora il numero dei posti vacanti in Consiglio Direttivo fosse contemporaneamente la maggioranza dei suoi eletti, l'intero Consiglio decade e deve essere convocata un'Assemblea Generale straordinaria elettiva, entro sessanta giorni, che dovrà rieleggere tutti gli Organi Statutari. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva Nazionale resta in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al rinnovo degli Organi Statutari.

 

Art. 33 (VOTAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO)

Ad eccezione delle mozioni di sfiducia che devono essere votate per appello nominale, per ciascuna delle persone sfiduciate ed approvate a maggioranza semplice, è in facoltà del Consiglio Direttivo stabilire, a maggioranza semplice, di adottare, sui singoli argomenti da trattare, criteri di votazioni diversi che possono essere per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

 

LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

Art. 34 (GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE)

La Giunta Esecutiva Nazionale è l'organo esecutivo del “M.A.G.A.P.“. Dura in carica due anni ed è composta da cinque (5) membri eletti dall’Assemblea Generale, qualora il numero dei soci Ordinari sia inferiore a quattrocento (400), oppure sette (7) membri eletti dall’Assemblea Generale, qualora il numero dei soci Ordinari sia pari o maggiore di quattrocento (400). La Giunta Esecutiva Nazionale deve essere convocata dal Presidente almeno sei volte l’anno, oppure quando la maggioranza dei suoi componenti ne facciano motivata richiesta scritta al Presidente. In tal caso la convocazione dovrà avvenire entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta. La prima riunione della Giunta Esecutiva Nazionale deve avvenire entro trenta giorni dalla data dell'elezione. La Giunta Esecutiva Nazionale è convocata almeno cinque giorni prima della riunione mediante telegramma o telefax o e-mail, ovvero con qualunque altro mezzo idoneo a certificare l’avvenuta ricezione e ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Detto termine è ridotto in caso di urgenza. La Giunta Esecutiva Nazionale è validamente costituita quando siano presenti almeno quattro (4) componenti, se consta di sette (7) unità, e tre (3) se di cinque (5). È ammesso che la GEN possa deliberare, senza riunirsi, a mezzo posta certificata nei soli casi previsti dall’art. 35 lettere f ed h, previa acquisizione degli elementi indispensabili a deliberare. In questo caso le delibere vanno prese all’unanimità con espressione del voto entro 48 ore. La mancata espressione di voto è equiparata ad accettazione della proposta da deliberare. Le decisioni della Giunta Esecutiva Nazionale sono sempre assunte con votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe. In caso di dimissioni di uno o più membri di Giunta subentrano nella carica i primi dei non eletti nell’Assemblea Generale.

 

Art. 35 (OBBLIGHI E COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE)

La Giunta Esecutiva Nazionale coordina ed esegue tutti i lavori del Gruppo in attuazione dello Statuto e nell’interesse dei soci. In particolare:

  1. Coadiuva il Presidente e, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente nell’attuazione degli indirizzi, della politica e delle delibere espresse dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo.
  2. Coadiuva il Presidente e, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente nell’attuazione delle direttive delle organizzazioni sindacali di categoria;
  3. Adempie a tutte le funzioni demandatele dal Consiglio Direttivo;
  4. Esercita in caso di estrema urgenza, le funzioni del Consiglio Direttivo con riserva di ratifica, da parte di quest'ultimo. Gli atti compiuti al presente titolo decadranno a tutti gli effetti il 30° giorno successivo se non sia intervenuta la ratifica del Consiglio Direttivo.
  5. Nomina i componenti delle Commissioni.
  6. Decide l’ammissione dei nuovi soci ordinari e senior.
  7. Predispone, per il tramite del Presidente, coadiuvato dal Tesoriere, il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno.
  8. Dispone eventuali erogazioni agli associati nei casi previsti dal Regolamento per gli Interventi di Solidarietà.
  9. Delibera l'eventuale assunzione e/o licenziamento del personale dipendente del “M.A.G.A.P.”;
  10. Contesta ai soci la loro morosità e l'eventuale loro decadenza;
  11. Nomina la Commissione Verifica poteri per gli adempimenti relativi alle Assemblee Generali;
  12. Propone al Consiglio Direttivo:
    1. l'ammontare delle quote annuali del Gruppo;
    2. 'ammontare dei rimborsi spese e di eventuali compensi per i componenti gli Organi Statutari e le altre cariche sociali del Gruppo ;
    3. le modifiche al Regolamento per gli Interventi di Solidarietà.

Ai membri della Giunta Esecutiva Nazionale possono essere affidate, su delega del Presidente, specifiche competenze. Sui risultati della loro attività, i componenti riferiranno periodicamente alla Giunta e, qualora richiesto, anche al Consiglio Direttivo. Di ogni riunione della Giunta Nazionale Esecutiva deve essere redatto apposito verbale che , all’apertura dei lavori della successiva riunione, deve essere approvato a maggioranza.

 

IL PRESIDENTE

Art. 36 (PRESIDENTE)

E' il legale rappresentante del “M.A.G.A.P.” di fronte a terzi e alla legge e rappresenta l'unità dell'associazione.

Il “M.A.G.A.P.” garantisce la piena tutela, anche legale, del Presidente eventualmente perseguito per atti compiuti nell'esercizio delle legittime funzioni associative.

II Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i membri eletti dall'Assemblea Generale, con le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto. Rappresenta il “G.A..” in seno alle organizzazioni sindacali.

Presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva Nazionale.

Sovrintende alle attività dell’Associazione e all’esecuzione delle delibere degli Organi Sociali.

Il Presidente, fatta eccezione per le riunioni del Collegio dei Probi Viri, può partecipare alle riunioni di tutti gli Organi dell’Associazione, comprese le riunioni delle Commissioni Tecniche.

Il Presidente ha facoltà di convocare e/o di partecipare alle Assemblee Regionali o Interregionali.

Il Presidente, al fine di ottimizzare il lavoro dei componenti della Giunta Esecutiva Nazionale, può attribuire loro specifiche deleghe.

Il Presidente è responsabile della Segreteria e della Tesoreria.

Il Presidente deve:

  1. Convocare il Consiglio Direttivo almeno tre volte all'anno;
  2. Convocare l'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria;
  3. Presiedere, sino alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza, le Assemblee Generali;
  4. Sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo i soci indicati a ricoprire l'incarico di Segretario e di Tesoriere, scelti fra i membri della Giunta Esecutiva Nazionale;
  5. Convocare la Giunta Esecutiva Nazionale almeno sei volte l'anno;
  6. Sovrintendere al lavoro della Segreteria, della Tesoreria ed al funzionamento delle commissioni;
  7. Coordinare l'attività degli Organi del gruppo nello spirito e secondo le norme del presente Statuto;
  8. Presiedere le riunioni della Giunta e del Consiglio Direttivo;
  9. Promuovere, su indicazione del Consiglio Direttivo, i referendum postali e/o sistemi equivalenti nei casi previsti dallo Statuto;
  10. Adempiere a tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal Consiglio Direttivo.

 

IL VICEPRESIDENTE

Art. 37 (VICEPRESIDENTE)

Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i 7 membri eletti dall’Assemblea Generale. Coadiuva il Presidente in tutte le funzioni a lui attribuite ed in caso di impedimento di quest'ultimo, il Vicepresidente svolge tutte le funzioni di pertinenza del Presidente.

In caso di impedimento permanente, morte e/o dimissioni del Presidente la funzione viene assunta temporaneamente, sino a nuova elezione, dal Vicepresidente.

Il “M.A.G.A.P.” garantisce la piena tutela, anche legale, del Vicepresidente eventualmente perseguito per atti compiuti nell'esercizio delle legittime funzioni associative.

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 38 (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

II Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Generale ed è composto da tre membri effettivi ed uno supplente. Esso elegge il proprio Presidente in occasione della sua prima riunione, che deve essere convocata dal membro effettivo più anziano entro ventiquattro ore dalla chiusura dell'Assemblea Generale che lo ha eletto. Nella stessa riunione nomina un Segretario. La funzione di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra funzione nell'ambito associativo. Il collegio dei revisori dei conti è responsabile, in solido con il Presidente ed il Tesoriere del Gruppo, dell’amministrazione dei fondi.

 

Art. 39 (RIUNIONI)

II Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno una volta all'anno; può esercitare la sua funzione in qualsiasi momento e può essere invitato a partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

 

Art. 40 (COMPETENZE)

II Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sull'amministrazione dell’Associazione. Vigila sulla corretta gestione dei fondi sociali ed accerta che la tenuta dei documenti contabili sia regolare e conforme alle norme di legge e del presente Statuto. Accerta la rispondenza dei documenti contabili sociali con il bilancio e verifica la congruenza e l'attinenza dei costi con le reali funzioni associative. Esprime il suo giudizio, con apposite relazioni, sul conto consuntivo e sul conto preventivo predisposto dalla Giunta Esecutiva Nazionale. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale da trascriversi su apposito registro.

 

Art. 41 (DELIBERAZIONI)

II Collegio dei Revisori dei Conti delibera a maggioranza, per alzata di mano o per appello nominale le proprie deliberazioni, motivandole. In caso di impedimento temporaneo di un membro, deve essere convocato, ad opera del Presidente del Collegio, il membro supplente.

 

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 42 (COLLEGIO DEI PROBIVIRI)

II Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Generale ed è composto da tre membri effettivi ed uno supplente.

Esso elegge il proprio Presidente in occasione della sua prima riunione, che deve essere convocata dal membro effettivo più anziano entro ventiquattro ore dalla chiusura dell'Assemblea Generale che lo ha eletto. La funzione di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra funzione nell'ambito associativo.

La durata del mandato del Collegio dei Probiviri è di due anni e coincide con quella del Consiglio Direttivo.

 

Art. 43 (COMPETENZE)

II collegio dei probiviri esamina e giudica questioni riguardanti:

  1. La disciplina nell'ambito del Gruppo;
  2. II comportamento morale, deontologico e professionale degli iscritti;
  3. Le controversie che dovessero sorgere fra gli iscritti, fra gli iscritti e gli organi collegiali, o fra i singoli organi collegiali tra loro;
  4. L'interpretazione autentica dello Statuto e di ogni altra regolamentazione e/o delibera del Gruppo;
  5. I casi non previsti dallo Statuto, su richiesta degli Organi del Gruppo.

 

Art. 44 (INIZIATIVA DELLE AZIONI)

II Collegio agisce di propria iniziativa, su segnalazione di qualsiasi interessato o per incarico delle parti tra cui è sorta la controversia. Segnalazioni ed incarichi debbono avvenire per iscritto.

 

Art. 45 (TERMINI)

II Collegio dei Probiviri deve:

  1. Entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione o dell'incarico, inviare agli interessati la contestazione degli addebiti con lettera raccomandata A.R.;
  2. Entro 45 giorni dall'invio delle contestazioni, sentiti gli interessati, anche tramite memoria scritta, emettere decisione motivata, che potrà essere assunta a semplice maggioranza anche in assenza di riscontri dei deferiti;
  3. Comunicare tale decisione, contestualmente, anche al Presidente del Gruppo per quanto di sua competenza.

 

Art. 46 (SANZIONI)

II Collegio dei Probiviri può Comminare le seguenti sanzioni disciplinari:

  1. II richiamo scritto
  2. la censura;
  3. la sospensione temporanea da uno a dodici mesi;
  4. l'espulsione dal “M.A.G.A.P.”.

 

Art. 47 (EFFICACIA DELLE SANZIONI)

II provvedimento di cui al punto c) del precedente articolo, se non appellato nei termini stabiliti al successivo art. 51, a far data dalla comunicazione dello stesso, comporta la sospensione da ogni forma di partecipazione associativa, nonché la perdita del diritto ad eventuali erogazioni previste dal Regolamento per gli interventi di solidarietà, fermo restando l'obbligo del pagamento delle quote. Il provvedimento di cui al punto d) dell'articolo che precede, se non appellato nei termini stabiliti al successivo art. 51, a far data dalla comunicazione dello stesso, comporta la decadenza da tutti i diritti previsti per i soci dal presente Statuto e la rinuncia a favore del “M.A.G.A.P.” dei contributi versati, con impossibilità di vantare diritti sulle quote versate.

 

Art. 48 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ARBITRATO RITUALE D’EQUITA’)

 

Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri, su tutte le controversie insorte tra gli associati ovvero tra gli associati e gli Organi dell’Associazione, o fra i singoli Organi, che abbiano ad oggetto diritti nascenti dal rapporto associativo, è possibile ricorrere, entro un mese dalla notifica della decisione, ad un Arbitro Unico nominato, su istanza di parte, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui l’Associazione ha la sede legale. Tale arbitrato rituale sarà deciso secondo equità e sarà vincolante per le parti direttamente interessate alla controversia, per gli Organi dell’Associazione e per tutti gli associati. La clausola arbitrale ha anche ad oggetto le controversie promosse da amministratori, liquidatori ovvero nei loro confronti e, in tal caso, essa, a seguito dell’accettazione dell’incarico, è vincolante per costoro. Non possono essere sottoposti ad arbitrato le controversie per le quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e quelle relative a diritti indisponibili.

TITOLO V (Altre cariche sociali)

(Le Assemblee regionali – I Rappresentanti regionali - Il Segretario - Il Tesoriere - Le Commissioni - Il Commissario Straordinario)

 

LE ASSEMBLEE REGIONALI

Art. 49 (ASSEMBLEE REGIONALI)

Le Assemblee Regionali riuniscono gli associati di ciascuna Regione o gruppo di Regioni limitrofe, come meglio definito nell’articolo che segue.

Il “M.A.G.A.P.”, al fine di favorire gli incontri e le attività sui territori regionali, contribuisce annualmente alle spese organizzative, destinando alle stesse una somma, in funzione del numero degli iscritti per Regione, la cui entità viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. Le Assemblee Regionali hanno il compito di:

  • proporre al Consiglio Direttivo tutte le varie istanze degli associati della Regione;
  • operare per la corretta applicazione delle delibere del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva Nazionale.

Le Assemblee Regionali, da tenersi ogni qual volta viene convocato il Consiglio Direttivo, possibilmente prima dello svolgimento dello stesso,sono convocate e presiedute dal o dai Rappresentanti Regionali in carica.

La convocazione, che deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e gli argomenti da trattare, deve essere fatta almeno sette giorni prima della riunione, anche via telefax o e-mail. e deve essere trasmessa per conoscenza alla Segreteria del “M.A.G.A.P.”. Detto termine è ridotto a quattro giorni in caso di urgenza. Il rappresentante regionale che non ottempera a tali obblighi senza giustificato motivo per due volte consecutive decade dalla carica e non potrà essere rieletto sino alla data della successiva Assemblea Generale.

Le assemblee regionali sono validamente costituite:

  • in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno di coloro che abbiano diritto a parteciparvi;
  • in seconda convocazione, che può essere fissata a distanza di non meno di un’ora dalla prima e sullo stesso avviso di convocazione, quando siano presenti o rappresentati per delega almeno un terzo di coloro che abbiano diritto a parteciparvi.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Il socio della Regione, impossibilitato a partecipare, dovrà giustificare la sua assenza al rappresentante regionale e potrà rilasciare delega per la partecipazione all’Assemblea Regionale solo ad altro socio della stessa Regione. Ogni socio non potrà avere più di una delega. Di ogni Assemblea Regionale deve essere redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Delegato Regionale, deve essere inviato alla segreteria del “M.A.G.A.P.” entro 5 giorni dalla data della riunione. All’apertura dei lavori dell’Assemblea Regionale successiva, il suddetto verbale deve essere approvato a maggioranza. Le Assemblee regionali, appositamente convocate, possono revocare la fiducia al delegato regionale. La richiesta di mozione di sfiducia deve essere motivata e firmata dalla maggioranza degli associati della Regione e votata, per appello nominale, a maggioranza semplice.

Per la sostituzione del rappresentante regionale sfiduciato la procedura è quella indicata nel successivo art. 39. Le Regioni o gruppi di Regioni sono attualmente così suddivise:

  1. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA E LIGURIA
  2. LOMBARDIA
  3. TRENTINO E VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
  4. EMILIA E ROMAGNA
  5. TOSCANA
  6. MARCHE E UMBRIA
  7. LAZIO
  8. ABRUZZO E MOLISE
  9. CAMPANIA
  10. PUGLIA E BASILICATA
  11. CALABRIA
  12. SICILIA
  13. SARDEGNA

 

I RAPPRESENTANTI REGIONALI

Art. 50 (RAPPRESENTANTI REGIONALI)

Ogni Regione che abbia un minimo di 10 iscritti ha diritto ad esprimere il proprio rappresentante Regionale ed un suo vice.

Qualora in una Regione non si raggiungano i minimi sopra citati, il Consiglio Direttivo, sulla base della volontà espressa dai soci di quella Regione, decideràl’eventuale deroga al quorum minimo di iscritti oppure l’eventuale accorpamento della stessa con la Regione limitrofa indicata. Il Rappresentante Regionale della Regione accorpante rappresenterà le due Regioni.

Ogni Regione che abbia un numero di iscritti superiore a 30 avrà diritto di esprimere due (2) Rappresentanti Regionali. Le Regioni con più di 60 iscritti avranno diritto ad esprimere tre (3) Rappresentanti Regionali. Tale numero rappresenta anche il limite massimo di Rappresentanti Regionali per singola Regione.

Ogni Regione o gruppo di Regioni, elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice, i propri Rappresentanti Regionali ed i loro vice.

Sarà considerato Vice Rappresentante Regionale e avrà diritto a rappresentare la Regione nel Consiglio Direttivo, in caso di impedimento del Rappresentante Regionale, il socio che, al termine delle votazioni, risulterà primo dei non eletti.

Le Regioni che, per effetto del numero degli associati, esprimono più Rappresentanti Regionali, dovranno eleggere un pari numero di Vice Rappresentanti.

I Rappresentanti Regionali devono essere eletti almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Generale che ha all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali. Subentrano nella carica nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, dalla carica di Rappresentante Regionale gli subentra il primo dei non eletti risultante dal verbale di Assemblea Regionale. Qualora sussistesse l’impossibilità di attuazione di detta norma, per mancanza e/o esaurimento di nominativi che abbiano riportato voti nell’elezione dei Rappresentanti Regionali, il Presidente del “M.A.G.A.P.” dovrà convocare un'apposita Assemblea Regionale per procedere alla nuova elezione del o dei Rappresentanti Regionali.

Al Rappresentante Regionale compete in particolare:

  1. Sviluppare e promuovere la partecipazione degli iscritti alla vita del Gruppo, strutturando eventualmente la propria Regione in Commissioni di lavoro che potranno essere anche in collegamento con quelle nazionali o con istanze territoriali più ristrette;
  2. Promuovere, attuare e sviluppare le finalità del Gruppo, curando il collegamento fra i soci della Regione e gli Organi Statutari;
  3. Curare la capillare diffusione delle decisioni della Giunta e del Consiglio Direttivo;
  4. Inviare al Consiglio Direttivo le istanze degli Agenti del territorio di sua competenza;
  5. Relazionare e discutere nelle riunioni regionali sulle delibere assunte dal Consiglio Direttivo, coordinando, per quanto di sua competenza, l'attuazione delle stesse;
  6. Mantenere costanti i rapporti con la Presidenza del Gruppo sottoponendo alla stessa eventuali vertenze di natura individuale, nonché eventuali problemi di carattere tecnico, commerciale ed amministrativo che dovessero sorgere a seguito di direttive impartite dalla Mandante.
  7. Il Rappresentante Regionale deve:
    1. Convocare, in via ordinaria, l'Assemblea regionale almeno 2 volte l’anno, di cui non più di una anche a mezzo conference web e call o analoga tecnologia che ne consenta la registrazione e comunque, quando possibile, prima dello svolgimento dei Consigli Direttivi e della Assemblea Generale.
    2. Convocare, in via straordinaria, l'Assemblea regionale quando ne faccia richiesta almeno 1/3 degli associati. L'Assemblea, in tal caso, sarà convocata entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora il Fiduciario non ottemperi a tale obbligo, l'Assemblea sarà convocata dal Presidente del Gruppo.
    3. Trasmettere   alla segreteria del “M.A.G.A.P.”, entro   cinque giorni   dalla   riunione, il   verbale dell'Assemblea Regionale.
    4. Predisporre ed inviare alla segreteria del “M.A.G.A.P.”, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento dell’Assemblea Regionale dell’annualità precedente.

Art. 51 INCOMPATIBILITA ’ DELLA CARICA

La funzione di Rappresentante Regionale è incompatibile con quella di membro della Giunta Esecutiva Nazionale eletta dall’Assemblea Generale o con altre cariche di Organi Statutari.

 

Il SEGRETARIO

Art. 52 (SEGRETARIO)

La nomina del Segretario viene indicata dal Presidente tra i membri della Giunta Esecutiva e ratificata dal Consiglio Direttivo. Il Segretario risponde al Presidente per gli atti compiuti nell'espletamento del suo incarico. In particolare egli deve:

  • Porre in essere tutte le attività ritenute necessarie dalla Giunta Esecutiva Nazionale e dal Consiglio Direttivo per un ordinato funzionamento della segreteria.
  • Verbalizzare tutte le riunioni della Giunte Esecutiva oltreché quelle del Consiglio Direttivo.
  • Collaborare con il Tesoriere e con la Giunta Esecutiva Nazionale nella verbalizzazione del Bilancio annuale e della relazione morale e finanziaria da sottoporre all'Assemblea Generale. In caso di impedimento permanente, morte e/o dimissioni del Segretario in carica, il Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente, provvede alla ratifica del successore.

 

IL TESORIERE

Art. 53 (TESORIERE)

La nomina del Tesoriere viene indicata dal Presidente tra i membri della Giunta Esecutiva e ratificata dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere risponde al Presidente per gli atti compiuti nell'espletamento del suo incarico. In particolare egli deve:

  • provvedere all'amministrazione e gestione dei fondi ricavati in base alle delibere degli Organi;
  • curare, in collaborazione con il Segretario dell'Associazione, la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili che terrà a costante disposizione del Presidente, dei componenti di Giunta e del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • curare la riscossione dei contributi associativi;
  • predisporre la redazione del bilancio annuale consuntivo e quello preventivo che verrà sottoposto all’esame ed all’approvazione del Consiglio Direttivo inviandolo alla Giunta Esecutiva Nazionale, ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Tesoriere è responsabile, in solido con il Presidente del Gruppo e con il Collegio dei Revisori dei Conti, dell’amministrazione dei fondi. In caso di impedimento permanente, morte e/o dimissioni del Tesoriere in carica, il Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente, provvede alla ratifica del successore.

 

LE COMMISSIONI

Art. 54 (COMMISSIONI)

Le Commissioni hanno il compito di elaborare i programmi e gli scopi per i quali, secondo le esigenze, sono state nominate dalla Giunta Esecutiva Nazionale. I componenti delle Commissioni possono essere nominati, dalla Giunta Esecutiva Nazionale, anche al di fuori dei soci che rivestono cariche sociali e fra tutti i soci, compresi i soci senior e onorari. All'interno di ciascuna Commissione la Giunta Esecutiva Nazionale nomina un Coordinatore, cui spetta anche il compito di convocare la Commissione stessa e l'obbligo di redigere, entro 30 giorni dalla riunione, una relazione scritta sui lavori svolti, da inviare al Presidente e alla Giunta Esecutiva Nazionale.

 

IL COMMISSARIO STRAORDIANRIO

Art. 55 (COMMISSARIO STRAORDINARIO)

Il Commissario Straordinario viene nominato dal Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto dall’art. 29 punto c. del presente Statuto e può essere scelto liberamente anche tra i non soci del “G.A..”. L'incarico di Commissario Straordinario, che può essere conferito anche ad un Comitato di persone, non può durare più di sei mesi dalla data del conferimento e cesserà con la valida costituzione della prima Assemblea Generale Straordinaria successiva alla sua nomina. L’Assemblea, con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati per delega, potrà prorogare la gestione commissariale riaffidando tale incarico alla stessa persona/e o ad altro/i. Il Consiglio Direttivo potrà conferire aI Commissario Straordinario i poteri di tutti gli Organi Statutari o parte di essi esplicitandoli sempre e comunque chiaramente nella delibera di conferimento dell’incarico. Il Commissario Straordinario, che è tenuto a perseguire le finalità e gli scopi per i quali gli sono stati conferiti i poteri:

 

  1. riferirà del proprio operato al Consiglio Direttivo o, in caso di autoscioglimento di quest'ultimo, all'Assemblea Generale Straordinaria successiva alla propria nomina, cui si impegna, con l'accettazione dell'incarico, a partecipare e a convocarla entro sei mesi dalla data del conferimento del proprio mandato.
  2. Disporrà dei fondi attribuitigli dal Consiglio Direttivo per le spese ordinarie per quelle straordinarie.
  3. Potrà liberamente avvalersi dell'operato di terzi.
  4. Ha facoltà, in caso di autoscioglimento del Consiglio Direttivo, di convocare l'Assemblea Generale Straordinaria.
  5. Ha l’obbligo di convocare una Assemblea Straordinaria, qualora un quinto dei soci iscritti al “M.A.G.A.P.”, ne faccia motivata richiesta scritta. In tal caso dovrà provvedere entro trenta giorni dalla data della stessa richiesta ed il suo mandato decadrà alla data della celebrazione di tale Assemblea Straordinaria.

TITOLO VI

NORME GENERALI

(Cariche Sociali: eleggibilità' - durata – decadenza - rimborsi)

 

Art. 56 (ELEGGIBILITA’)

Sono eleggibili per qualsiasi carica sociale solo i soci in regola con le quote associative ordinarie e/o straordinarie. Non sono eleggibili per qualsiasi carica sociale e non possono far parte di alcuna Commissione i soci plurimandatari che rivestano cariche statutarie all'interno di altri Gruppi Aziendali. I soci plurimandatari che dovessero ricoprire cariche statutarie all'interno del “M.A.G.A.P.” decadranno automaticamente dall'incarico se, successivamente, eletti in Organi Statutari di altri Gruppi Aziendali.

 

Art. 57 (DURATA)

Tutte le cariche degli Organi Statutari e delle Commissioni durano un biennio e coloro che le rivestono sono rieleggibili. Il biennio va computato dalla data di chiusura dell'Assemblea Generale che ne ha sancito l'elezione. Le cariche sono prorogate sino alla data di apertura dell'Assemblea Generale che ha all'ordine del giorno il rinnovo delle stesse.

 

Art. 58 (DECADENZA)

I componenti degli Organi Statutari e delle commissioni che per due volte consecutive non intervengano alle relative riunioni senza comprovato valido motivo, come risultante dai verbali delle rispettive riunioni, decadono automaticamente dalla carica. Il provvedimento di decadenza verrà notificato agli interessati dalla Giunta.

 

Art. 59 (SOSTITUZIONE MEMBRI DECADUTI)

Qualora durante il periodo di durata delle cariche vengano a cessare o vengano sospesi, per qualsiasi motivo, uno o più componenti degli Organi del Gruppo subentra di diritto il primo tra i soci non eletti nella votazione del rispettivo Organo. Qualora venga a cessare il Presidente o il Vicepresidente, il Consiglio Direttivo dovrà procedere, entro 15 giorni, ad una nuova elezione per la carica vacante con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento. La convocazione del Consiglio Direttivo, in assenza della carica del Presidente e del Vicepresidente, dovrà essere fatta dal componente più anziano per età, il quale assumerà anche la funzione di Presidente reggente. I membri della Commissioni decaduti saranno sostituiti con il sistema della cooptazione.

 

Art. 60 (RIMBORSI SPESE)

 

Ai componenti gli Organi del “G.A..” ed a quelli che rivestono cariche sociali, spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni, nei limiti delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII

NORME FINALI

(Interventi di solidarietà, modifiche Statutarie e scioglimento del ” M.A.G.A.P.”

 

Art. 61 (INTERVENTI DI SOLIDARIETA’)

Il “G.A..”, in attuazione ai principi fondamentali ed agli scopi sanciti dal presente Statuto, attua e favorisce forme di concreta solidarietà a favore dei propri iscritti. I casi di intervento previsti e le relative erogazioni sono disciplinati da un apposito Regolamento, denominato egolamento per gli Interventi di Solidarietà, predisposto ed eventualmente aggiornato, annualmente, dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 62 (MODIFICHE STATUTARIE)

II presente Statuto può essere modificato con le modalità previste dall'Art.21, relativamente a quanto attiene alle Assemblee Straordinarie o attraverso un Referendum Postale con le relative modalità previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

 

Art. 63 (SCIOGLIMENTO DEL”M.A.G.A.P.”)

Lo scioglimento del “M.A.G.A.P.” può essere deliberato da una Assemblea Straordinaria validamente costituita ai sensi dell’Art. 21 del presente Statuto e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea che delibera lo scioglimento devolverà il Patrimonio ad altra associazione/i con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

 

Art. 64 (DOMICILIO)

Per “Domicilio”, a tutti gli effetti di legge, si intende quello indicato dall’associato al momento dell’iscrizione ovvero quello successivamente comunicato attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.

 

Art. 65 (RINVIO ALLE NORME DI LEGGE)

Per quanto non previsto nel presente Statuto varranno le norme, in quanto applicabili, previste dal Codice Civile.

 

Art. 66 (NORME TRANSITORIE)

In deroga alle norme statutarie si stabilisce quanto segue :

 

  • Giunta Esecutiva Nazionale : la prima Assemblea Ordinaria dei soci, da svolgersi entro 6 mesi dalla costituzione del “M.A.G.A.P.”, non provvederà alla elezione della Giunta Esecutiva Nazionale. L’organo esecutivo sarà composto dai Presidenti dei Gruppi, GALP, e ASS. 1825 e da altri 6 componenti, 3 per ciascun Gruppo, indicati dagli stessi Presidenti tra i membri delle rispettive Giunte esecutive Nazionali. e rimarrà in carica fino allo svolgimento della successiva Assemblea Ordinaria dei soci che dovrà avvenire entro il 30 settembre .2011.
  • Consiglio Direttivo : fino al 31.12.2010, data entro la quale le Assemblee Regionali dovranno nominare il Rappresentante Regionale, il Consiglio Direttivo verrà sostituito dal Comitato dei promotori del presente Atto Costitutivo/ Statuto.
  • Presidente e Vicepresidente : sia il Presidente che il Vicepresidente verranno eletti dal Consiglio Direttivo composto nei termini suddetti secondo le norme di attuazione del presente statuto e cesseranno dall’incarico in occasione dello svolgimento della prima Assemblea Generale dei Soci “elettiva” da tenersi entro il 30 settembre 2011
  • Assemblee Regionali : sino alla data della prima Assemblea Generale dei Soci , le assemblee regionali saranno convocate e presiedute congiuntamente dai rappresentanti regionali dei Gruppi Agenti “Associazione 1825” e “GALP” e saranno costituite dai soci già iscritti al “M.A.G.A.P.” all’atto della convocazione e da quelli che, intervenendo all’assemblea, facciano richiesta di iscrizione al Presidente o ai Presidenti dell’Assemblea;
  • Diritto all’iscrizione : hanno diritto ad essere iscritti al “M.A.G.A.P.” tutti i soci già iscritti ai Gruppi Agenti “Associazione 1825” e “GALP” in regola con il pagamento della quota Associativa. L’iscrizione è a titolo gratuito fino al 31.12.2010.
  • Prima assemblea generale dei Soci : possono partecipare alla prima Assemblea Generale i Soci già iscritti al “M.A.G.A.P.” e quelli che ne facciano richiesta, nel corso dell’Assemblea, alla commissione verifica poteri che ,per i Soci gia iscritti ai Gruppi Agenti “Associazione 1825” e “Galp”, seduta stante rilascerà la tessera con diritto di voto.

 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

REGOLAMENTO di attuazione dello Statuto del “M.A.G.A.P.”

Il presente Regolamento, disciplina la partecipazione e le modalità di svolgimento di tutte le operazioni delle Assemblee Generali e Regionali, le modalità di votazioni di tutti gli altri organi del “M.A.G.A.P.” e ogni altra eventuale forma attuativa ed esplicativa dello Statuto.

 

ASSEMBLEE GENERALI

Art. 1 PARTECIPANTI

Hanno diritto di partecipazione alle Assemblee Generali del “M.A.G.A.P.”:

  • con diritto di parola e di voto, tutti i soci Ordinari in regola col pagamento delle quote associative e i soci non ancora dichiarati morosi ai sensi di quanto previsto dallo Statuto che abbiano registrato la propria presenza presso la Commissione Verifica Poteri.
  • con diritto di parola e senza diritto di voto, i soci Senior, in regola con il pagamento delle quote associative, ed i soci Onorari che abbiano registrato la propria presenza presso la Commissione Verifica Poteri.

 

Art. 2 COMMISSIONE VERIFICA POTERI

E’ nominata dalla Giunta Esecutiva Nazionale prima dell’Assemblea ed è composta da un minimo di 3 componenti e potrà essere ampliata a seconda delle necessità e a discrezione del segretario del “M.A.G.A.P.”, che la presiede. La Commissione Verifica Poteri deve riunirsi prima dell’apertura dei lavori per tutti gli adempimenti preliminari e rimane in carica sino alla conclusione di tutti i lavori assembleari. La Commissione Verifica Poteri ha il compito di:

  1. stabilire l’orario di inizio e di chiusura delle operazioni di verifica ed accettazione delle schede di partecipazione all’Assemblea dei soci presenti e dei soci deleganti;
  2. accertare, attraverso i registri o altra documentazione che gli verrà fornita dalla Segreteria del Gruppo, il numero di tutti i soci aventi diritto a voto;
  3. procedere al controllo della regolarità della posizione associativa (soci morosi o con provvedimento di sospensione) dei soci che hanno chiesto la partecipazione.
  4. rilasciare a ciascuno iscritto, in regola con la propria posizione amministrativa, la “tessera di partecipazione”;
  5. procedere al controllo della regolarità delle deleghe pervenute e assegnare le deleghe ai soggetti delegati, rilasciando a questi ultimi le “tessere di partecipazione” dei deleganti;
  6. accertare, all’inizio dei lavori assembleari, il numero dei soci presenti all’Assemblea e dei voti assembleari corrispondenti; comunicarlo al Presidente dell’Assemblea designato e, successivamente, tenerlo informato degli opportuni aggiornamenti.
  7. redigere l’elenco dei soci che intendono proporsi per le varie cariche sociali e comunicarlo al Presidente dell’Assemblea.

 

Art. 3 DELEGHE

Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, ogni socio ha diritto a poter rappresentare, nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, altri due soci e nelle Assemblee Regionali solo un altro socio della stessa Regione.

Il socio che intenda delegare la sua partecipazione a qualunque Assemblea deve essere in regola con la sua posizione associativa.

Per le Assemblee Generali il socio può inviare l’apposita scheda di delega, anche via telefax, al socio delegato o alla Segreteria del “M.A.G.A.P.” (in tal caso la scheda deve pervenire perlomeno due giorni prima della data dell’Assemblea) o direttamente alla Commissione Verifica Poteri, presso la sede dell’Assemblea Generale.

La scheda di delega deve essere compilata in ogni sua parte e dovrà contenere altresì il nome e la firma del socio delegato e timbro di agenzia, salvo vengano trasmesse a mezzo pec al delegato o al gruppo, nel qual caso saranno ritenute valide anche senza la presenza dei suddetti requisiti. In assenza dei predetti requisiti nel caso le stesse rechino cancellature del nominativo del delegato, le stesse non saranno ritenute valide.

E’ consentito accettare la delega priva del timbro di Agenzia solo nel caso in cui il socio delegante sia presente in Assemblea e predisponga le delega in presenza del presidente della Commissione Verifica Poteri.

 

Art. 4 APERTURA DEI LAVORI

Il Presidente del “M.A.G.A.P.” (o chi ne fa le veci), che ha convocato l’Assemblea, prima dell’apertura dei lavori assembleari, dovrà procedere alla costituzione dell’Ufficio di Presidenza costituito, a norma di Statuto, da: a) il Presidente dell’Assemblea; b) il Vice Presidente dell’Assemblea; c) il Segretario dell’Assemblea; Per ciascuna delle cariche da attribuire, il Presidente del “M.A.G.A.P.”, o chi ne fa le veci, propone all’Assemblea, con indicazione separata e successiva, un nominativo che potrà essere scelto fra i soci ordinari aventi diritto al voto, o fra i Soci Senior in regola con la propria posizione associativa o fra i Soci Onorari. La nomina viene ratificata dalla maggioranza dei soci, per alzata di mano o per acclamazione.

 

Art. 5 IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Il Presidente dell’Assemblea è il garante, nel rigoroso rispetto del Regolamento, di tutti i lavori assembleari.

All’atto del suo insediamento, attraverso i dati che gli saranno stati forniti dalla Commissione Verifica Poteri, dovrà accertare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 e 21 dello Statuto, la validità della costituzione dell’Assemblea e dichiarare ufficialmente l’apertura dei lavori assembleari.

Successivamente il Presidente ha l’obbligo di proporre all’Assemblea:

  • la nomina di una Commissione di Scrutinio il cui numero di componenti viene stabilito di volta in volta dal Presidente dell’Assemblea, in base ai lavori assembleari che debbono essere svolti ed in base al numero dei soci presenti in Assemblea. Detta Commissione eleggerà al suo interno un Presidente.
  • la nomina di una Commissione per la stesura della mozione finale, composta da almeno cinque membri.

La ratifica dei componenti di dette Commissioni avviene, con voto palese, per alzata di mano o per acclamazione. Il Presidente gestisce i lavori seguendo l’ordine del giorno indicato nell’atto di convocazione dell’Assemblea.

Stabilisce le modalità di intervento di eventuali ospiti invitati all’Assemblea. Qualora lo ritesse opportuno e previa approvazione dell’Assemblea, può invertire l’ordine degli argomenti da trattare.

Coordina gli interventi secondo l’ordine di iscrizione comunicatogli dal segretario, presiede e modera il dibattito, controllando che gli interventi dei soci siano strettamente attinenti agli argomenti posti all’ordine del giorno. Qualora le circostanze lo richiedessero, per garantire la regolare prosecuzione dei lavori, il Presidente può adottare autonomamente e in maniera graduale, i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci:

  • il richiamo ufficiale;
  • la sospensione temporanea dall’esercizio di partecipazione all’Assemblea;
  • nei casi eccezionali, l’espulsione definitiva dall’Assemblea.

Il socio espulso non potrà partecipare a tutte le successive votazioni inerenti quell’Assemblea. I provvedimenti disciplinari adottati dal Presidente sono inappellabili. Il Presidente ha altresì l’obbligo di convocare il primo Consiglio Direttivo e di consegnare alla segreteria del “G.A..”, a conclusione dell’Assemblea, il verbale redatto dal segretario assieme a tutti gli altri eventuali atti assembleari.

 

Art. 6 DIBATTITO

Hanno facoltà di intervenire sugli argomenti posti all’ordine del giorno o sulle mozioni d’ordine presentate o su quant’altro si dovesse discutere tutti i soci Ordinari e Senior in regola con la loro posizione associativa, accertata dalla Commissione Verifica Poteri. Hanno altresì facoltà di intervenire anche i soci Onorari. Su ogni argomento posto all’ordine del giorno, ogni socio può prendere la “parola” una sola volta e, ad insindacabile giudizio del Presidente, è ammessa una breve replica. La durata degli interventi viene fissata dalla Presidenza del Assemblea che terrà conto del numero dei soci che hanno chiesto “la parola”. La chiusura delle iscrizioni per gli interventi viene determinata dalla Presidenza dell’Assemblea. Mozione d’Ordine — La mozione, sottoscritta da almeno cinque soci, deve essere presentata per iscritto alla Presidenza che ne deve accertare l’ammissibilità. Coloro che intervengono per proporre una mozione d’ordine hanno immediato diritto alla “parola” solo al termine dell’intervento dell’oratore che sta parlando, sempreché la mozione riguardi questioni di procedura o argomenti già in esame al momento in cui la mozione stessa viene presentata. Se il Presidente ne accetta l’ammissibilità e decide di porre ai voti la mozione presentata deve concedere la parola prima ad un socio che è a favore della stessa e successivamente ad un socio che è contrario. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e, in caso di sua assenza, lo sostituisce in tutti i poteri e competenze. Il Segretario coadiuva il Presidente in tutte le operazioni assembleari. In particolare annota le richieste di intervento presentate dagli aventi diritto in ordine cronologico. Verbalizza tutti gli interventi curando di trascriverne l’essenziale contenuto. Raccoglie le Mozioni d’Ordine e tutti gli atti scritti riguardanti l’attività dell’Assemblea e provvede, d’intesa con il Presidente ed il Vice Presidente, alla scrupolosa stesura del verbale conclusivo.

 

Art. 7 CANDIDATURE

Non è consentito proporsi per più cariche sociali.

I soci che intendono proporsi per le varie cariche sociali, escluse quella di Presidente del “M.A.G.A.P.” e quella di Rappresentante Regionale, devono darne comunicazione, al presidente della Commissione Verifica Poteri.

L’elenco dei nominativi, per ciascuna carica, sarà comunicato al Presidente dell’Assemblea che ne darà lettura al termine del dibattito, prima dell’inizio delle operazioni di voto.

 

Art. 8 COMMISSIONE DI SCRUTINIO

La Commissione di Scrutinio ha il compito di:

  • nelle votazioni a scrutinio palese: verificare e fare la conta del numero dei voti assembleari;
  • nei casi di votazione a scrutinio segreto:
    • garantire la segretezza del voto ammettendo, nei locali in cui si svolgono le operazioni di voto, solo ed esclusivamente coloro che in quel momento devono votare; stabilire l’orario di apertura e di chiusura del seggio;
    • affiggere all’interno e/o all’esterno dei locali in cui si svolgono le operazioni di voto l’elenco dei candidati per ogni singolo Organo;
    • consegnare ai soci aventi diritto al voto le schede per le votazioni, da loro vidimate;
    • effettuare le successive operazioni di spoglio e di conta dei voti validi.

      Per tale operazione la Commissione dovrà tenere conto che:
      1. sono nulle le schede in cui l’elettore si sia fatto riconoscere o che contengano segni destinati a tal fine;
      2. sono nulle le schede che esprimano voti per un numero maggiore di cinque preferenze per l’elezione dei componenti la Giunta Esecutiva Nazionale e di tre preferenze per l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
      3. sono nulle le schede che esprimano voti a soci che non risultano inseriti nell’elenco di coloro che si sono proposti per la specifica carica statutaria.
      4. sono nulle le schede che contengono il solo cognome, nei casi di omonimia.
      5. in tutti i casi dubbi e non disciplinati dal presente Regolamento, la Commissione deciderà a maggioranza.

Le decisioni della Commissione Scrutinio sono inappellabili. La Commissione avrà cura di redigere e sottoscrivere il verbale conclusivo delle votazioni che consegnerà al Presidente dell’Assemblea Generale, per la proclamazione ufficiale di tutti gli eletti.

 

Art. 9 DISCIPLINA DELLE VOTAZIONI

Le votazioni per l’elezione del Presidente, dei membri di Giunta, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, dei membri del Collegio dei Probiviri, dei Rappresentanti Regionali e dei vice Presidenti del “M.A.G.A.P.” dovranno avvenire a scrutinio segreto.

Tutte le votazioni sugli argomenti posti all’ordine del giorno delle Assemblee Generali, Regionali, dei Consigli Direttivi, delle Giunte, comprese le Mozioni d’ordine, devono avvenire per scrutinio palese anche se attraverso idonee piattaforme tecnologiche. Il Presidente dell’Organo potrà decidere, di volta in volta, se far votare per appello nominale o per alzata di mano. Per l’elezione dei Vice Presidenti, se previsti, di cui uno vicario come previsto dall’art. 34, i componenti del Consiglio Direttivo potranno esprimere una sola preferenza, indicando nell’apposita scheda elettorale il nome del candidato prescelto. Per l’elezione dei membri della Giunta Esecutiva i soci potranno indicare nell’apposita scheda elettorale fino ad un massimo di 5 (cinque) preferenze nel caso di elezione di sette (7) componenti e di quattro (4) preferenze nel caso di elezione di cinque (5) componenti, scrivendo i nomi dei candidati prescelti.

Per l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri i soci potranno indicare nelle apposite schede elettorali fino ad un massimo di tre preferenze, scrivendo i nomi dei candidati prescelti.

Per l’elezione del Rappresentante Regionale ogni socio avente diritto al voto potrà esprimere una sola preferenza.

In tutte le votazioni ove sia previsto lo scrutinio palese, in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

In ogni votazione per l’elezione dei componenti le cariche sociali di ogni ordine e grado, risultano eletti i soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, per stabilire l’eletto, si farà riferimento nell’ordine: 1) all’anzianità anagrafica; 2) all’anzianità di mandato.

Per quanto concerne l’elezione dei membri supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probi Viri vengono considerati membri supplenti i primi due non eletti nell’elezione dei rispettivi Organi.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE del “M.A.G.A.P.”,

Tutte le operazioni per l’elezione del Presidente del “M.A.G.A.P.” sono gestite dal Presidente dell’Assemblea dei soci.

Per l’elezione del Presidente del “M.A.G.A.P.” i componenti del Consiglio Direttivo potranno esprimere una sola preferenza, indicando nell’apposita scheda elettorale il nome del candidato prescelto.

Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto i 2/3 (due terzi) dei voti dei membri presenti.

Qualora al termine della prima votazione, nessuno dei candidati abbia ottenuto tale maggioranza, si procederà immediatamente ad una seconda votazione che dovrà prevedere lo stesso quorum elettivo.

Se anche al termine della seconda votazione nessuno dei candidati avrà ottenuto la maggioranza dei 2/3 dei voti dei membri presenti, si dovrà procedere ad una ulteriore votazione che sarà di ballottaggio fra i primi due candidati che, nella seconda votazione, hanno ottenuto più voti.

Qualora, per effetto di parità di voti, i primi eletti fossero in numero maggiore di due, il ballottaggio dovrà essere effettuato fra tutti i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

Per tale votazione i componenti del Consiglio Direttivo dovranno esprimere il proprio voto esclusivamente ai candidati in ballottaggio. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto più voti. In caso di parità di voti, per stabilire l’eletto, si farà riferimento nell’ordine: 1) all’anzianità anagrafica; 2) all’anzianità di mandato.

 

Art. 10 COMMISSIONE MOZIONE FINALE

La commissione, composta da almeno cinque membri, ha il compito di redigere la mozione conclusiva da proporre all’approvazione dell’Assemblea che dovrà essere redatta sulla base delle istanze emerse nel dibattito. La Commissione designa, al proprio interno, un relatore che riferirà all’Assemblea.

 

Art. 11 SOSTITUZIONE MEMBRI DECADUTI

Fermo il disposto dall’art. 59 dello Statuto, qualora sussistesse l’impossibilità di attuazione di detta norma, per mancanza e/o esaurimento di nominativi che abbiano riportato voti nell’elezione dei rispettivi Organi, al fine di garantire la normale prosecuzione e le regolari funzioni dell’Organo carente, sarà compito del Consiglio Direttivo cooptare un socio che andrà a rivestire tale carica vacante. Qualora fra i membri del Consiglio non ci fosse unanimità sul nominativo prescelto, il Consiglio Direttivo procederà a votazione segreta e sarà eletto il socio più suffragato. Nel caso di parità dei voti vale il disposto indicato all’art. 9 del presente Regolamento.

 

Art. 12 RIUNIONI DEGLI ORGANI STATUTARI

Fatta eccezione per le Assemblee Generali dei soci e per le Assemblee Regionali, alle quali possono assistere, senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, soci onorari, soci senior e ospiti vari, le riunioni della Giunta, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti sono riservate, esclusivamente, ai soli membri dei rispettivi Organi. In via del tutto eccezionale, alle stesse potranno partecipare altre persone, solo se la loro presenza sarà stata ritenuta necessaria per la trattazione di specifiche problematiche.

 

Art. 13 VERBALIZZAZIONI

Di tutte le riunioni degli Organi dovrà essere sempre redatto processo verbale che la presidenza dell’Organo avrà cura di consegnare alla segreteria del “G.A..”. Nel rispetto del diritto alla riservatezza, tutti i verbali sono consultabili, da parte di tutti i soci, solo presso la segreteria del “M.A.G.A.P.”.

 

Art. 14 REFERENDUM POSTALE

Sulla base di quanto previsto dallo Statuto, le decisioni dei Soci possono essere adottate anche mediante consenso espresso per iscritto.

Per tale procedura, definita Referendum Postale e promossa dal Consiglio Direttivo nei casi in cui la ritenga necessaria, deve essere:

  1. nominata una Commissione Elettorale, composta da non meno di cinque membri di cui quattro esterni al Consiglio Direttivo e dal segretario del G.A., che avrà il compito di curare tutti gli adempimenti di seguito previsti;
  2. assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione;
  3. assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Si intende per forma scritta anche il documento informatico.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una proposta di deliberazione avanzata dal Consiglio Direttivo, formulata in forma scritta su supporto cartaceo o informatico e contenente il testo della decisione proposta e le sue motivazioni.

Tale proposta deve essere trasmessa a tutti i Soci presso il loro domicilio e la comunicazione potrà avvenire, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La proposta dovrà indicare il termine entro il quale i Soci dovranno esprimere il proprio voto con comunicazione, anch'essa in forma scritta su supporto cartaceo o informatico, da inviarsi attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, presso la sede sociale e all'attenzione della Commissione Elettorale.

La relativa decisione si intenderà validamente adottata qualora pervengano presso la sede del “G.A.”, entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, dichiarazioni di assenso alla proposta, da tanti soci che rappresentino la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto.

L'espressione di voto potrà essere solo: di assenso, di astensione o di diniego; ogni altra manifestazione di voto vale quale diniego.

I risultati di tali consultazioni dovranno essere tempestivamente trascritti nel Registro delle Assemblee con l’indicazione:

  1. dell'identità dei votanti;
  2. dei Soci favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di quelli che non hanno fatto pervenire comunicazione alcuna;
  3. di eventuali dichiarazioni dei Soci pertinenti alla decisione;
  4. della data in cui la decisione deve intendersi validamente formata.

La Commissione Elettorale, concluse le operazioni, avrà cura di consegnare al Presidente del “G.A..”, presso la sede sociale, il verbale di scrutinio, i documenti contenenti la proposta della decisione inviata a tutti i soci e le risposte pervenute al “M.A.G.A.P.” contenenti l'espressione di volontà dei soci stessi.

 

Art. 15 ASSEMBLEA IN AUDIO/VIDEOCONFERENZA

L’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

  1. sia consentito al Presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell’adunanza;
  2. sia possibile constatare e proclamare i risultati della votazione;
  3. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  4. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di prendere visione e ricevere la documentazione ed il materiale sottoposto all’attenzione dell’assemblea;
  5. vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire. L’Assemblea dei Soci si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

 

Art. 16 RIUNIONI DI GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE E CONSIGLIO DIRETTIVO IN AUDIO-VIDEO CONFERENZA

è ammesso lo svolgimento delle riunioni di tutti gli Organi e delle Assemblee regionali in audio-video conferenza; le riunioni possono svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aventi diritto a partecipare ed in particolare a condizione che:

  1. sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza e del Segretario, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell’adunanza;
  2. sia possibile constatare e proclamare i risultati della votazione;
  3. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  4. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di prendere visione e ricevere la documentazione ed il materiale sottoposto all’attenzione dell’assemblea;
  5. vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L’Assemblea sei Soci si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o chi ne fa le veci.

 

 

 

 

 

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